Art. 70 - Istituzione. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi
Statuto Comune di Biella
Titolo III - Decentramento e Partecipazione Capo III - Difensore Civico
Art. 70 - Istituzione
1 - Presso l'Amministrazione Comunale di Biella viene istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza amministrativa comunale.
2 - Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.