Comuni Italiani Art. 70 - Istituzione. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 70 - Istituzione
1 - Presso l'Amministrazione Comunale di Biella viene istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialitā, della tempestivitā e della correttezza amministrativa comunale.

2 - Il difensore civico non č sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed č tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Elezione del Difensore Civico
Art. 69 - Accordi Sostitutivi
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