Comuni Italiani Art. 74 - Modalità d'Intervento. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 74 - Modalità d'Intervento
1 - Hanno diritto di chiedere l'intervento del Difensore Civico:
a) coloro che hanno in corso una pratica od abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione Comunale o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, per il cui espletamento non siano stati rispettati i tempi e le modalità previste da norme legislative o regolamentari;
b) coloro che hanno in corso una pratica od abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione Comunale o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, e dopo aver richiesto anche verbalmente informazioni o notizie sullo stato della pratica o del procedimento, non abbiano ottenuto risposta o questa sia ritenuta non soddisfacente;
c) coloro che abbiano segnalato e documentato una disfunzione amministrativa nell'attività svolta dal Comune o da Enti ed Aziende da esso dipendenti.

2 - Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento, sollecitandone la definizione entro i termini di legge.

3 - Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4 - Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale, civile, amministrativa o tributaria.

5 - Il Difensore Civico quando, per ragioni dell'ufficio che ricopre, sia venuto a conoscenza di fatti o atti intrapresi dall'Amministrazione Comunale o da Enti ed Aziende da essa dipendenti, che ritiene determinino danni economici e patrimoniali all'Amministrazione Comunale deve trasmettere le necessarie informazioni e l'eventuale documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti e darne comunicazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

6 - Il Difensore Civico quando sia a conoscenza di fatti lesivi dei principi di imparzialità e correttezza o che compromettono il buon andamento della vita amministrativa comunale, può richiedere di effettuare le comunicazioni che ritiene opportune al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, alla Giunta Comunale. Tali comunicazioni vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo competente ai sensi della normativa vigente.

7 - Quando i fatti lesivi di cui al precedente comma riguardino un Consorzio al quale il Comune aderisca per la gestione associata di uno o più servizi, il Difensore Civico sollecita il Sindaco affinchè intervenga presso gli organi del Consorzio per assicurare il ripristino del buon andamento della vita amministrativa e delle condizioni di imparzialità e correttezza.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Relazione al Consiglio Comunale
Art. 73 - Funzioni
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