Titolo III - Decentramento e Partecipazione Capo II - Istituti di Partecipazione Sezione 4° - Informazione, Accesso agli Atti, Procedimento Amministrativo
| Art. 66 - Diritto di Intervento nel Procedimento
| 1 - Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. |
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