1 - La comunicazione è inviata dal Responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso. 2 - La comunicazione deve indicare: a) l'oggetto del procedimento, ovvero la definizione ed il contenuto dell'atto finale; b) l'ufficio, il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati; c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico; c) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare. 3 - Gli Uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento. |