1 - I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 del presente Statuto a proposito dei dati personali di cui alla legge 31.12.1996 n. 675; b) di presentare memorie scritte e documenti, purchè pertinenti al procedimento; c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.2 - Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dall'intervenuto. |