Comuni Italiani Art. 3 - Territorio. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 3 - Territorio
1 - Il Comune di Biella comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 N. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Il territorio di cui al precedente comma č ripartito in dieci circoscrizioni, con le delimitazioni risultanti nell'allegato di lettera "A" del presente statuto.
Esse sono:
01 - CENTRO
02 - RIVA
03 - VERNATO - THES
04 - VILLAGGIO LAMARMORA
05 - SAN PAOLO - MASARONE - VILLAGGIO SPORTIVO
06 - PIAZZO
07 - OREMO - BARAZZETTO - VANDORNO
08 - VALLE OROPA (COSSILA S. GRATO - COSSILA S. GIOVANNI - FAVARO/OROPA)
09 - CHIAVAZZA
10 - PAVIGNANO - VAGLIO COLMA

3 - Il Comune riconosce ad ogni effetto le caratteristiche montane del territorio facente parte della Comunitā Montana Bassa Valle Cervo e Valle Oropa istituita con Legge Regionale N. 17 dell' 11.08.1973 e intende valorizzarle con specifici finanziamenti da porsi annualmente a carico del bilancio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Funzioni del Comune
Art. 2 - Emblemi Civici e Titolo di Cittā
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