Comuni Italiani Art. 4 - Funzioni del Comune. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 4 - Funzioni del Comune
1 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 - Il Comune, titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo il principio di sussidiarietà e le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, nonchè dagli altri enti locali di cui fa parte, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi da essi predisposti e provvedendo alla loro attuazione.

2 BIS - Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3 - Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4 - Il Comune si fa garante dell'attuazione della parità uomo-donna in tutte le sue forme e promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.

 
Altri Articoli:
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Art. 3 - Territorio
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