1 - I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più membri. 2 - L'Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento, mette a disposizione del Consiglio e dei gruppi consiliari adeguate strutture, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 3 - Ciascun gruppo consiliare provvede a designare un Capogruppo nei termini e con le modalità previsti dal regolamento. 4 - I Capigruppo consiliari si riuniscono in Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, nei casi previsti dal regolamento. |