1 - Il Consiglio č l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2 - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge. 3 - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestā regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 4 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolaritā tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Nella deliberazione deve darsi atto dell'acquisizione dei pareri indicando se essi siano favorevoli o meno. 5 - Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei soli casi ad esso espressamente riservati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate secondo le modalitā previste dal regolamento ed entro i termini di scadenza del precedente incarico, o comunque, almeno tre giorni prima della scadenza dell'eventuale termine di proroga. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini di cui sopra, provvede il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, con un suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza. 6 - Alla scadenza del mandato i rappresentanti del Consiglio Comunale eletti presso Enti Aziende ed Istituzioni devono presentare al Comune una relazione scritta in merito all'attivitā svolta. |