1 - Il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. 2 - Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità formale dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali. 3 - Essi, tutte le volte che lo ritengono necessario, presentano al Consiglio, per il tramite del Sindaco, una relazione sull'attività svolta ed eventualmente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 4 - Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 5 - Almeno uno dei Revisori partecipa alle sedute del Consiglio Comunale convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione e, su richiesta del Presidente, alle sedute della Commissione Consiliare permanente nelle quali si esamina la proposta del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. Il Revisore, se interpellato, esprime pareri dei quali si dà atto nel processo verbale. 6 - I Revisori possono essere sentiti dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni. 7 - Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Collegio dei Revisori sono previste nel Regolamento di contabilità. |