Art. 108 - Denunce per Fatti di Gestione da Parte di Consiglieri. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi
Statuto Comune di Biella
Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 108 - Denunce per Fatti di Gestione da Parte di Consiglieri
1 - Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili. Il Collegio, espletati gli opportuni accertamenti, ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2 - Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.