1 - Il Collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla Legge, che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale. 2 - Essi durano in carica un triennio decorrente dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di nomina. 3 - Alla scadenza, in ogni caso, il Collegio continua a svolgere la sua attività fino a sostituzione o rinnovo avvenuti. 4 - I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti decadono dalla carica. 5 - La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti, da parte del Sindaco, all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 20 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 6 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. |