Comuni Italiani Art. 105 - Contabilità Comunale: il Rendiconto di Gestione. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo VII - Finanza e Contabilità
Art. 105 - Contabilità Comunale: il Rendiconto di Gestione
1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità.

2 - Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge.

3 - Il Sindaco allega al rendiconto una relazione illustrativa approvata dalla Giunta con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Collegio dei Revisori.

4 - Con le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità, il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione ed i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione.

 
Altri Articoli:
Art. 106 - Composizione e Nomina del Collegio dei Revisori
Art. 104 - Contabilità Comunale: il Bilancio
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