Comuni Italiani Art. 92 - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Sesto - I Servizi Pubblici Locali
Capo Quarto - Le Istituzioni
Art. 92 - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta prima della elezione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Qualora la Istituzione venga costituita, la nomina del presidente deve avvenire nella stessa seduta nella quale si delibera la costituzione della Istituzione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da due o da quattro membri, in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che vengono eletti dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta fuori del proprio seno ed in modo che siano rappresentate le minoranze.

3. Non possono essere eletti Presidente o Membri del Consiglio di Amministrazione dipendenti comunali.

4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 93 - Durata e Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
Art. 91 - Costituzione delle Istituzioni e Regole Generali
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