1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale. 2. Le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono prorogate sino alla elezione dei successori, che il Consiglio Comunale deve compiere nella prima adunanza dopo la elezione del Sindaco e della Giunta. 3. In caso di morte, dimissioni o impedimento del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge i successori entro un mese. 4. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Consiglio comunale con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di norme oppure se esso pregiudica gli interessi del Comune. 5. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente o i singoli membri del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. |