Comuni Italiani Art. 93 - Durata e Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Sesto - I Servizi Pubblici Locali
Capo Quarto - Le Istituzioni
Art. 93 - Durata e Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

2. Le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono prorogate sino alla elezione dei successori, che il Consiglio Comunale deve compiere nella prima adunanza dopo la elezione del Sindaco e della Giunta.

3. In caso di morte, dimissioni o impedimento del Presidente o dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge i successori entro un mese.

4. Il Consiglio di Amministrazione puņ essere sciolto dal Consiglio comunale con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di norme oppure se esso pregiudica gli interessi del Comune.

5. Il Consiglio Comunale puņ revocare il Presidente o i singoli membri del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 94 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 92 - Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
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