1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 82, il Comune con deliberazione del Consiglio approvata con la maggioranza assoluta può costituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi sociali. 2. L'Istituzione, organizzazione strumentale del Comune, è unità organizzativa di massimo livello, dotata di autonomia gestionale e amministrativa. 3. La delibera istitutiva deve prevedere l'articolazione organizzativa fondamentale della istituzione, la dotazione in beni e personale, le norme finanziarie e contabili ad essa applicabili se diverse da quelle generali del Comune, le forme e i modi attraverso cui il Consiglio comunale detta gli indirizzi a cui l'istituzione deve attenersi, le forme e i modi di vigilanza e di controllo gestionale da parte degli organi del Comune. 4. La delibera istitutiva ha forza di regolamento e deve inoltre: a) precisare i requisiti che debbono possedere il presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione della istituzione, oltre che le modalità per la verifica di tali requisiti; b) i requisiti e le modalità di scelta del Direttore, che viene nominato dalla Giunta, anche con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato; c) stabilire le eventuali indennità spettanti agli amministratori. 5. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estende su materie tra loro affini. 6. La sua istituzione ha un suo Bilancio, distinto da quello del Comune. Il Regolamento di contabilità può prevedere che l'istituzione abbia entrate proprie, mediante le quali coprire in tutto o in parte le spese; in tal caso il regolamento di contabilità deve prevedere: a) che venga redatto ed approvato un Bilancio consolidato del Comune, preventivo e consuntivo, che comprende anche i Bilanci delle istituzioni: b) che il Comune attraverso il suo Bilancio attribuisca alla istituzione una somma pari alla differenza tra il costo effettivo del servizio e le eventuali entrate derivanti dirette e tariffe imposte dal Comune. 7. In ogni caso il Bilancio delle istituzioni deve essere in pareggio. Il Regolamento di contabilità può prevedere che i Bilanci della Istituzione siano di sola cassa. |