1. Il Comune non può promuovere o partecipare alle società per azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 89 se lo Statuto della società non prevede che gli amministratori di essa siano scelti tra persone di provata esperienza amministrativa e tecnico-professionale e che non siano componenti di consigli comunali e provinciali. 2. Ugualmente il Comune non può promuovere o partecipare alla società per azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 se lo Statuto non prevede che, qualora partecipino più Enti locali, il potere di nomina degli Amministratori e dei Sindaci di tali società è ripartito sulla base dei criteri previsti nelle intese che debbono essere state previamente raggiunte tra gli enti locali partecipanti e confermati nelle rispettive deliberazioni consiliari. |