Comuni Italiani Art. 90 - Organi Societari. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Sesto - I Servizi Pubblici Locali
Capo Terzo - Società per Azioni
Art. 90 - Organi Societari
1. Il Comune non può promuovere o partecipare alle società per azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 89 se lo Statuto della società non prevede che gli amministratori di essa siano scelti tra persone di provata esperienza amministrativa e tecnico-professionale e che non siano componenti di consigli comunali e provinciali.

2. Ugualmente il Comune non può promuovere o partecipare alla società per azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 se lo Statuto non prevede che, qualora partecipino più Enti locali, il potere di nomina degli Amministratori e dei Sindaci di tali società è ripartito sulla base dei criteri previsti nelle intese che debbono essere state previamente raggiunte tra gli enti locali partecipanti e confermati nelle rispettive deliberazioni consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 91 - Costituzione delle Istituzioni e Regole Generali
Art. 89 - Costituzione o Partecipazione a Società per Azioni
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