1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza assoluta, può promuovere, qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di un servizio pubblico. 2. La deliberazione di cui al comma 1 deve contenere precise indicazioni sui requisiti che debbono possedere i soci della costituente società e sulle modalità per la sottoscrizione del capitale sociale. 3. Il Consiglio Comunale con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta può deliberare di partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale già costituite o in via di costituzione, alle quali affidare la gestione di un servizio pubblico ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142. 4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza assoluta, può partecipare a società per azioni o ad altre società di capitali, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici, qualora ricorra un interesse pubblico. |