Comuni Italiani Art. 89 - Costituzione o Partecipazione a Società per Azioni. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Sesto - I Servizi Pubblici Locali
Capo Terzo - Società per Azioni
Art. 89 - Costituzione o Partecipazione a Società per Azioni
1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza assoluta, può promuovere, qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di un servizio pubblico.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve contenere precise indicazioni sui requisiti che debbono possedere i soci della costituente società e sulle modalità per la sottoscrizione del capitale sociale.

3. Il Consiglio Comunale con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta può deliberare di partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale già costituite o in via di costituzione, alle quali affidare la gestione di un servizio pubblico ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza assoluta, può partecipare a società per azioni o ad altre società di capitali, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici, qualora ricorra un interesse pubblico.

 
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