1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalitā stabilite dai regolamenti, ha diritto di: a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno del Consiglio posto in votazione; b) presentare al Consiglio proposte relative ad oggetti sui quali il Consiglio č competente, salvi i casi in cui l'iniziativa č riservata ad altri organi in base alla legge; c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; d) ottenere dagli uffici del Comune, nonchč dalle aziende, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. 3. Il Sindaco č tenuto ai sensi dell'art. 31 della legge n. 142 del 1990 a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno questioni richieste. 4. I consiglieri, in numero non inferiore ad un terzo dei consiglieri in carica, hanno inoltre facoltā di attivare il controllo dell'organo regionale, nei casi e nelle forme di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 5. Gli organi elettivi possono attribuire ad un consigliere comunale compiti di studio e proposta su oggetti specifici. 6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori. 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco, il quale deve inserire la relativa comunicazione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della presa d'atto del Consiglio Comunale ed hanno effetto dal momento della loro presentazione. 9. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente per iscritto il Sindaco, che ne dā comunicazione al Consiglio. 10. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza č pronunciata dal Consiglio di ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili. |