Comuni Italiani Art. 39 - Le Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Terzo - Gli Organi di Governo
Capo Primo - Il Consiglio Comunale
Art. 39 - Le Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, con funzioni propositive, consultive, referenti e di controllo. Può istituire commissioni speciali.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero , la composizione, che deve essere proporzionale ai gruppi consiliari, le materie di competenza, il funzionamento le forme di pubblicità dei loro lavori. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega tra i consiglieri.

3. Della riunione delle Commissioni è data, a cura del Presidente, notizia al Sindaco, agli assessori e ai capi gruppo consiliari, al fine di consentire la loro partecipazione, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame degli argomenti specifici; possono anche convocare, previa intesa col Sindaco, i responsabili delle massime unità organizzative e quelli equiparati ai primi.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - I Consiglieri
Art. 38 - I Gruppi Consiliari
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