1. Il difensore civico dura in carica per tutta la legislatura e svolge le sue funzioni fino alla elezione del successore. 2. Non è immediatamente rieleggibile. 3. Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte e impedimento tale da non consentire in tutto o in parte l'esercizio delle sue funzioni. 4. Nel caso l'impedimento non venga o non possa essere dichiarato dallo stesso difensore, esso viene accertato dal Consiglio comunale sulla base di adeguata attestazione di esperti, con la maggioranza dei consiglieri assegnati. 5. Il difensore civico, con mozione motivata presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, può essere revocato per gravi violazioni delle leggi, o dello statuto, o dei regolamenti, oppure per manifesta incapacità, oppure per gravi mancanze nell'adempimento dei suoi doveri. |