1. Il difensore civico agisce su istanza di persone, gruppi di persone, enti o organizzazioni o anche su propria iniziativa. 2. Se ravvisa atti, comportamenti od omissioni degli organi comunali e delle aziende, enti e organizzazioni dipendenti dal Comune, che violano i principi di imparzialità e buon andamento, o sono illegittimi, o appaiono irragionevoli: a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero della unità organizzativa competente, una comunicazione scritta con l'indicazione di un termine congruo e delle modalità per giustificare il comportamento o l'omissione tenuta oppure per sanare la violazione o la irregolarità riscontrata; b) in caso di inadempimento, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, richiede al Sindaco l'esercizio dei poteri sostitutivi, ove consentito dalle norme, e la promozione di azione disciplinare nei confronti degli inadempienti, e di eventuali altre azioni o denunce previste dall'ordinamento; c) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco ad adottare i provvedimenti di loro competenza, informandone, in ogni caso, il Consiglio. 3. I consiglieri comunali circoscrizionali non possono proporre istanze al difensore civico. 4. Le controversie in materia di impiego pubblico non possono costituire oggetto di intervento del difensore civico. 5. Il difensore civico: a) può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; b) può convocare il responsabile della unità organizzativa competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato del procedimento e su quanto costituisce oggetto della sua indagine; c) può accedere agli uffici per compiervi accertamenti. 6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti e del presente Statuto. |