1. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di componente degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali, di membro dei consigli di amministrazione di consorzi e società cui partecipa il Comune, di componente del Comitato regionale di controllo e dei Comitati Circoscrizionali di controllo, di revisore dei conti, di dipendente del Comune, di amministratore di imprese o enti pubblici legati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera a vantaggio del Comune o di imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati. 2. Altre cause di incompatibilità possono essere previste dal regolamento. 3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. |