Comuni Italiani Art. 29 - Incompatibilità. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Secondo - Istituti di Partecipazione e Diritti del Cittadino
Capo Terzo - Il Difensore Civico
Art. 29 - Incompatibilità
1. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di componente degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali, di membro dei consigli di amministrazione di consorzi e società cui partecipa il Comune, di componente del Comitato regionale di controllo e dei Comitati Circoscrizionali di controllo, di revisore dei conti, di dipendente del Comune, di amministratore di imprese o enti pubblici legati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera a vantaggio del Comune o di imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.

2. Altre cause di incompatibilità possono essere previste dal regolamento.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
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Art. 28 - Elezione
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