Comuni Italiani Art. 28 - Elezione. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Secondo - Istituti di Partecipazione e Diritti del Cittadino
Capo Terzo - Il Difensore Civico
Art. 28 - Elezione
1. Il difensore civico č eletto tra i cittadini aventi i requisiti previsti per la elezione a consigliere comunale e in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze giuridico-amministrative.

2. Viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro giorni sessanta dalla elezione del Sindaco e della Giunta, tra una rosa di candidati segnalati dai consiglieri comunali e dal Forum della Cittā, ove costituito.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte e successive sedute, č eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Incompatibilitā
Art. 27 - Istituzione
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