1. I promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, prima della raccolta delle firme di cui al comma 1 dell'art. 21, formulano il quesito referendario attraverso istanza indirizzata al Sindaco. 2. Il Sindaco, entro quindici giorni dalla istanza, convoca il Consiglio comunale che si pronuncia sulla ammissibilità della proposta. 3. Il Consiglio comunale: a) valuta preliminarmente la possibilità e la opportunità di adottare norme, provvedimenti o atti conformi alla richiesta popolare; b) successivamente valuta la possibilità e la opportunità di concludere con il comitato promotore un accordo sull'esatto contenuto e sulla più adeguata formulazione del quesito o dei quesiti referendari; c) giudica infine la ammissibilità del referendum in base alle norme dello statuto. 4. Qualora il Consiglio abbia assunto la decisione di cui alla lettera a) del comma 3, il referendum non ha luogo. 5. La deliberazione con la quale il Consiglio dichiara la ammissibilità è approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 6. Il Sindaco, non appena il provvedimento è divenuto esecutivo, notifica l'atto al legale rappresentante del comitato promotore. 7. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla notifica di cui al comma 6; le firme raccolte possono superare il numero di elettori di cui al comma 1 dell'art. 21 di una percentuale non superiore al 30%, in caso contrario la richiesta è invalida. 8. Entro lo stesso termine il comitato promotore trasmette al Sindaco tutta la documentazione per la verifica delle firme. |