1. Il Consiglio, subito dopo essersi pronunciato sulla ammissibilità del referendum o dei referendum proposti, nella medesima seduta nomina la commissione per il referendum, composta dal Sindaco, dal Segretario comunale, dal responsabile del servizio elettorale, da un consigliere in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, e da due cittadini designati dal comitato promotore. 2. Per la individuazione dei consiglieri e dei gruppi che fanno parte della maggioranza e di quelli che conseguentemente fanno parte delle minoranze si applica il comma 2 dell'art. 42. 3. La commissione, entro venti giorni dal termine di cui al comma 7 dell'art. 23, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali e che esse raggiungano e non superino i numeri minimo e massimo richiesti dallo statuto, e dà immediata comunicazione dei risultati della sua verifica al comitato promotore, al Sindaco, ai componenti il Consiglio comunale. 4. Qualora la verifica dia esito negativo, sulle contestazioni decide il Consiglio comunale. 5. Qualora la verifica dia esito positivo, il Sindaco fissa la data di svolgimento dei referendum, la quale non può essere inferiore a tre mesi nè superiore a cinque mesi dal deposito del processo verbale delle operazioni di verifica da parte della competente commissione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22. 6. Nei due mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2 la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può chiedere la convocazione del Consiglio per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 23. |