1. Quando il referendum sia stato indetto, l'organo competente a decidere sull'oggetto del referendum sospende ogni procedura sul medesimo oggetto, salvo quanto previsto nel comma 2. 2. Il Consiglio comunale, qualora ragioni particolari di necessità e urgenza espressamente formulate con consentono di attendere l'esito del referendum o delle consultazioni, dichiara inammissibile il referendum o le consultazioni oppure delibera di non doversi ulteriormente procedere. 3. Qualora sussistano ragioni evidenti di economia e la natura dei diversi quesiti non renda inopportuna l'iniziativa, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e i Comitati promotori, accorpa più referendum, anche in deroga ai termini di cui al quinto comma dell'art. 24, purchè le votazioni avvengano entro cinque mesi dal deposito del processo verbale, di cui al terzo comma dell'art. 24, relativo all'ultima richiesta di referendum in ordine di tempo. 4. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum di iniziativa consiliare e di tre referendum di iniziativa popolare in un anno. Nel caso siano state presentate più richieste di referendum di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale; i referendum di iniziativa popolare esclusi vengono indetti nell'anno o negli anni successivi, secondo l'ordine di deposito, salvo che i proponenti, nel numero, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento, ritirino la richiesta. |