Comuni Italiani Art. 73 - Organi dell'Istituzione. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo VIII - Attività Amministrativa
Capo I - I Servizi Pubblici Locali
Art. 73 - Organi dell'Istituzione
1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio è composto di 5 membri, compreso il Presidente.

3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto ad un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio comunale.

5. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento. Nell'ambito della responsabilità gestionale, dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Nomina e Revoca degli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
Art. 72 - Istituzione
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