1. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni, fra i quali anche il presidente, sono nominati fra tecnici ed esperti del settore che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. 2. Gli amministratori, con provvedimento motivato, possono essere revocati. 3. Agli amministratori è esteso l'obbligo di comunicare all'inizio e alla fine del mandato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti. 4. Gli amministratori durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale durante il quale sono stati nominati. |