Art. 72 - Istituzione. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo VIII - Attività Amministrativa Capo I - I Servizi Pubblici Locali
Art. 72 - Istituzione
1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi, può costituire Istituzioni. Vi provvede mediante apposito atto contenente il regolamento dell'organizzazione e delle attività, previa redazione di un piano con i costi, il finanziamento e la dotazione di beni.