1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dell'ecologia, dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Spettano, altresì, le funzioni di città capoluogo di provincia. 3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento nonché forme di cooperazione con Comuni, Province ed altri soggetti. |