Comuni Italiani Art. 27 - Le Funzioni Proprie del Comune. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo IV - Funzioni del Comune
Art. 27 - Le Funzioni Proprie del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dell'ecologia, dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Spettano, altresì, le funzioni di città capoluogo di provincia.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento nonché forme di cooperazione con Comuni, Province ed altri soggetti.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - I Compiti del Comune per i Servizi di Competenza Statale
Art. 26 - Funzioni del Comune
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