Art. 26 - Funzioni del Comune. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo IV - Funzioni del Comune
Art. 26 - Funzioni del Comune
1. Il Comune č titolare di funzioni proprie.
2. Esercita, altresė, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.