Comuni Italiani Art. 28 - I Compiti del Comune per i Servizi di Competenza Statale. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo IV - Funzioni del Comune
Art. 28 - I Compiti del Comune per i Servizi di Competenza Statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita altresė le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che vengano affidate dalla legge, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assicurate allo scopo.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - I Compiti del Comune per le Funzioni di Competenza Regionale e Provinciale
Art. 27 - Le Funzioni Proprie del Comune
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