Comuni Italiani Art. 19 - Funzioni. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo III - Difensore Civico
Art. 19 - Funzioni
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore civico, per particolari situazioni, può intervenire anche di propria iniziativa.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Modalità di Intervento
Art. 18 - Durata in Carica, Revoca e Decadenza del Difensore Civico
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