1. Il Difensore civico resta in carica per tre anni e può essere rieletto. 2. Esercita le funzioni fino all'insediamento del successore. 3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni. 4. Può essere altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie. 5. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel precedente articolo 17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di almeno uno dei consiglieri comunali. |