Titolo IV - La Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione del Comune Capo III - I Diritti d'Iniziativa dei Cittadini Singoli o Associati
| Art. 74 - L'Azione Popolare
| 1. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione popolare intrapresa dall'elettore ai sensi di legge, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. Ove deliberi di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, ne dà avviso agli interessati. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. |
|