1. Nell'ambito dei principi di legge il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è riservato ai cittadini singoli ed associati, ai residenti, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per determinate categorie di atti. 2. E' istituito un organismo collegiale, presieduto dal Sindaco e composto dal Segretario generale e dal difensore civico, avente il compito di proporre al Consiglio comunale l'aggiornamento dell'elenco degli atti esclusi dall'accesso. 3. Nei confronti di coloro che non abbiano un interesse giuridicamente rilevante il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti all'accesso per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti che non lo sarebbero in via generale. |