1. I cittadini, allo scopo di concorrere alla promozione di interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono presentare all'amministrazione: a)- istanze ed interrogazioni dirette a rimuovere inconvenienti nell'attività amministrativa e nella gestione dei servizi o a esporre comuni necessità; b)- petizioni dirette a manifestare opinioni, voti o denunce; c)- proposte di decisioni o di risoluzioni o di adozione di altri atti amministrativi.2. Le istanze, le interrogazioni, le petizioni e le proposte non sono ammissibili se volte alla tutela di interessi particolari o personali. 3. Le interrogazioni e le proposte indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1, debbono essere sottoscritte da un numero adeguato di presentatori fissato nel regolamento. 4. Le garanzie di una tempestiva istruttoria e le modalità dell'assunzione delle decisioni definitive da comunicarsi ai presentatori sono disciplinate dal regolamento. |