1. L'affidamento di servizi in concessione a terzi avviene di regola attraverso procedure di pubblica gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento. E' ammessa eccezionalmente la trattativa privata secondo le norme del regolamento. 2. La gestione dei servizi in economia deve essere svolta in base ad apposito regolamento che determina i criteri gestionali atti ad assicurare l'economicità e l'efficienza della gestione ed a conseguire livelli qualitativamente elevati di prestazioni in rapporto sia ai costi che alle esigenze dell'utenza. Ove la natura del servizio lo richieda può essere prevista la costituzione di organismi misti formati da persone di comprovata esperienza. 3. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata, a sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 4. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di istituzioni e partecipare ad associazioni e fondazioni. 5. Ai fini di un incremento delle capacità occupazionali, produttive, agricole, commerciali, turistiche e di spettacolo e per realizzare migliori condizioni di vita della popolazione col recupero del patrimonio immobiliare e la sistemazione urbanistica a livello urbano e di borgate può essere promossa la costituzione di società a prevalente capitale pubblico. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione di dette società debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza tecnico professionale nel particolare settore di attività delle società. 6. Il Comune partecipa a quelle società, associazioni e fondazioni i cui statuti prevedano espressamente forme di controllo del Comune stesso in relazione alle modalità di erogazione dei servizi ed alla loro qualità. |