1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni è nominato dal Consiglio comunale; i suoi componenti rimangono in carica per quattro anni in corrispondenza del mandato consiliare e possono essere riconfermati entro i limiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Lo scioglimento del Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza del Consiglio d'amministrazione. 2. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione delle aziende speciali è fissato nello statuto aziendale entro i limiti minimo e massimo determinato dalla legge. 3. Il Consiglio d'amministrazione delle istituzioni è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente. 4. Nello statuto dell'azienda e nel regolamento dell'istituzione sono indicate le modalità per assicurare la presenza delle minoranze nel Consiglio d'amministrazione. 5. La nomina del Presidente avviene con votazione separata prima di quella degli altri componenti il Consiglio d'amministrazione ed a maggioranza assoluta dei voti. 6. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale e di una specifica competenza tecnica, amministrativa e giuridica per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono essere eletti alle cariche predette i Consiglieri comunali e circoscrizionali, i dipendenti del Comune e delle aziende ed istituzioni da questo dipendenti nonchè i componenti ed i dipendenti degli organi di controllo. 7. Il Presidente, i singoli componenti o l'intero Consiglio d'amministrazione delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione motivata del Consiglio comunale, in caso di reiterate violazioni di legge, dello statuto o del regolamento o di manifesta inerzia tale da pregiudicare il regolare funzionamento dell'azienda o dell'istituzione. 8. Alle sostituzioni dei singoli componenti ed alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione provvede il Consiglio comunale entro i termini di legge. Il nuovo Consiglio d'amministrazione rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio comunale che lo ha eletto. 9. Nell'ambito della legge e secondo le modalità determinate dallo statuto aziendale, il consiglio comunale può procedere alla cessione ad imprese private di servizi gestiti mediante azienda speciale o alla messa in stato di liquidazione dell'azienda. Le istituzioni cui è affidata la gestione di servizi in ambito temporale limitato possono essere soppresse prima del termine con deliberazione del Consiglio quando sia stato raggiunto il fine per il quale sono state istituite. 10. Negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio della pari opportunità. |