1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. 2. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente. 3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione della sessione, del tipo di convocazione, del giorno, dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. 4. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie e sessioni trimestrali. Le sessioni ordinarie si svolgono ogni trimestre. Le sedute straordinarie per richiesta del sindaco o di sei consiglieri devono aver luogo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale, le sedute urgenti devono aver luogo entro 3 giorni. In tal caso gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. Le convocazioni per le sedute straordinarie devono essere notificate entro 3 giorni. Le convocazioni per le sedute urgenti devono essere notificate entro 24 ore dalla data fissata. Altrettanto è stabilito per gli elenchi d'oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato nell'albo pretorio nei termini di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, della seduta. Le copie delle proposte di delibere con gli atti allegati vengono rilasciate in copia ai capigruppo unitamente all'ordine del giorno. 5. Il consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge preveda un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dell'un terzo, si computano per unità. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'art. 15. |