1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche e dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, art. 2, comma 3 di recepimento della legge 15 maggio 1997, n. 127 con competenza esclusiva ed inderogabile. Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con le procedure e le competenze di cui al successivo art. 21. E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali. 2. Spetta comunque al consiglio: - procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente; - procede alla sfiducia del presidente e del vice presidente secondo quanto previsto dal successivo art. 23; - procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; - nominare i revisori dei conti; - le sedute urgenti devono aver luogo entro 3 giorni; - fissare l'indennità di funzione e i gettoni di presenza per il presidente ed il vice presidente del consiglio e per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 19, legge regionale n. 30/2000. 3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali. |