Comuni Italiani Art. 91 - Referendum. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Consultazione, Partecipazione, Accesso
Art. 91 - Referendum
1. Sono ammesse le seguenti forme di referendum:
a) abrogativo di deliberazioni del consiglio e della giunta;
b) approvativo di proposte di deliberazioni del consiglio e della giunta;
c) consultivo.

2. Il referendum abrogativo può avere ad oggetto ogni deliberazione approvata dal consiglio o dalla giunta, con la sola esclusione di quelle afferenti le seguenti materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
b) status giuridico ed economico del personale e degli amministratori;
c) bilancio, tasse e tributi di ogni specie;
d) attività amministrativa vincolata da norme di grado primario. Il referendum non può essere indetto prima del decorso di 60 giorni dalla proposta. Se entro tale termine l'organo competente annulla o revoca la delibera oggetto del referendum, non si fa luogo alla consultazione.

3. Il referendum abrogativo può essere proposto da:
a) n. 3.000 elettori residenti nel Comune;
b) n. 10 consiglieri comunali.

4. L'approvazione del referendum abrogativo determina l'abrogazione della deliberazione a decorrere dal giorno successivo alla proclamazione dell'esito referendario nelle forme e con le modalità previste nel relativo regolamento.

5. Il referendum approvativo può avere ad oggetto l'approvazione di ogni proposta di deliberazione, ad eccezione di quelle di cui alla seconda parte del comma 2, di pertinenza del consiglio o della giunta; esso può essere proposto dai soggetti di cui al comma 3 non prima che siano decorsi almeno giorni 60 dalla proposta. Se entro tale termine l'organo competente adotta la deliberazione in conformità alla proposta referendaria, non si procede alla consultazione.

6. L'approvazione del referendum determina l'adozione dell'atto che è assoggettato alle forme di controllo previste sull'atto dell'organo dell'ente locale ordinariamente competente in materia.

7. Il risultato del referendum abrogativo o approvativo è dichiarato dal presidente del consiglio comunale, nel corso della prima seduta utile.

8. Il referendum consultivo ha la finalità di permettere alla cittadinanza di esprimere il proprio parere su ogni materia od oggetto di interesse della comunità locale.

9. Il referendum consultivo può essere proposto, oltre che dai soggetti di cui al comma 3, dal sindaco o dalla giunta.

10. Il risultato del referendum consultivo deve essere sottoposto all'esame dell'organo competente nella materia, nella prima seduta utile.

11. Hanno diritto di promuovere e di partecipare al referendum abrogativo ed a quello approvativo coloro che hanno lo status di elettore del consiglio comunale.

12. Hanno diritto di promuovere e di partecipare al referendum consultivo tutti i residenti nel territorio comunale, a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

13. Il referendum è valido se hanno partecipato alla consultazione la metà più uno degli elettori.

14. La proposta referendaria è approvata se raggiunge la metà più uno dei voti validamente espressi.

15. Non può essere riproposto un referendum che non abbia ottenuto il quorum per la validità della consultazione o per l'approvazione del quesito referendario se non siano decorsi almeno 36 mesi dall'espletamento del precedente.

16. La normativa di dettaglio è demandata all'apposito regolamento la cui adozione è di competenza dell'organo consiliare.

 
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