Titolo VII - Istituti di Partecipazione Consultazione, Partecipazione, Accesso
| Art. 92 - Il Difensore Civico
| 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, può essere istituito l'ufficio del difensore civico: a) il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa; b) l'ufficio del difensore civico è disciplinato da apposito regolamento; c) appartiene al difensore civico la prerogativa prevista dall'art. 15 della legge n. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni; d) spetta al difensore civico una indennità pari a quella prevista per i consiglieri comunali. |
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