1. Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politicoamministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e nei modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento, al fine di acquisire pareri non vincolanti. 2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee. 3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali, per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità. 4. Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione. 5. L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche. 6. I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati. |