1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi. Le commissioni permanenti consiliari da costituire sono sette: - commissione I: affari istituzionali, personale, diritti civici, servizi comunali, sviluppo ed occupazione; - commissione II: lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, traffico; - commissione III: servizi sociali, sanità, rapporti con le unità sanitarie locali, famiglia, valorizzazione sociale maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali; - commissione IV: finanze, bilancio, patrimonio; - commissione V: pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo; - commissione VI: programmazione; ambiente, sviluppo economico; - commissione VII: costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti con altri comuni e con la provincia regionale, aggiornamento dello statuto.2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi. 3. I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dall'approvazione del regolamento del funzionamento del consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente. 4. La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento. 5. Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che avviene con votazione palese. 6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento. 7. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento. 8. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società. 9. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni consiliari nel termine perentorio di venti giorni dalla trasmissione degli atti, salvo i casi di urgenza stabiliti dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Decorso detto termine la deliberazione può essere assunta anche in mancanza del parere. 10. Possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti consiliari, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di cui al successivo art. 73 del presente statuto. |