1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento. 2. Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio ed al segretario generale a quale gruppo appartengono. 3. I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto. 4. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capi gruppo è comunque equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti. 5. Ciascun gruppo consiliare, in relazione alla propria consistenza numerica, dispone, per l'assolvimento delle proprie funzioni, di locali, personale, attrezzature e servizi. 6. Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all'articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina della organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi. |