1. Il consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate secondo l'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge. 2. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso. 3. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. |