Comuni Italiani Art. 23 - Consiglieri Comunali: Decadenza per Mancata Partecipazione alle Adunanze. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo II
Art. 23 - Consiglieri Comunali: Decadenza per Mancata Partecipazione alle Adunanze
1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per sei sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

 
Altri Articoli:
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Art. 22 - Consiglieri Comunali - Status - Diritti e Doveri
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