Comuni Italiani Art. 22 - Consiglieri Comunali - Status - Diritti e Doveri. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo II
Art. 22 - Consiglieri Comunali - Status - Diritti e Doveri
1. Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Con apposito regolamento verrà disciplinato sia il regime delle indennità di carica spettanti ai consiglieri, sia la modalità di erogazione sotto forma di gettoni di presenza o, a richiesta, di indennità di funzione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti in organi consultivi del Comune, né avere funzioni delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.

4. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

5. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. Il consigliere ha, altresì, il diritto:
a) di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei consigli di circoscrizione, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;
b) di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti, che per ragioni di ufficio siano in possesso del Comune.

6. L'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.

7. Copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.

8. Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto. Al consigliere non può essere mai opposto il segreto di ufficio.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 7/92 e dalla vigente legislazione, qualora il sindaco o gli assessori dallo stesso delegati non rispondano alle interrogazioni ed alle interpellanze nei termini previsti o non interrompano detti termini con lettera interlocutoria che fissi la data della risposta, il presidente del consiglio inserirà, a richiesta del proponente, l'argomento alla prima seduta del consiglio e, nel caso in cui il sindaco o gli assessori risultassero assenti ingiustificatamente, provvederà agli adempimenti di cui al regolamento del consiglio.

 
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